| Decreto Ministeriale, 15 settembre 1944-XXII,
n. 685 |
Gazzetta
ufficiale d'Italia n. 251, 26/10/1944 Vedi anche: Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare Trasformazione della Direzione generale per la demografia e la razza in Direzione generale per la demografia Istituzione dell'Ispettorato Generale per la razza Modifica dello Statuto dell'E.G.E.L.I. ed istituzione del posto di Direttore Generale Regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza |
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| Adeguamento del trattamento
tributario a favore di tutti i beni gestiti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) Il Ministro delle Finanze Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, approvato con Decreto legislativo in data 31 marzo 1944-XXII, n. 109; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta in relazione all'attuale situazione di consentire un adeguato trattamento tributario a favore di tutti i beni del predetto Ente, tanto se da esso gestiti, quanto se attribuitigli in proprietà Visto l'art. 2 - terzo comma- del citato decreto legislativo; Decreta: Art. 1. Il 3° comma dell'art. 16 dello Statuto dell' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, approvato con Decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 81 del 6 aprile 1944-XXII, è modificato come appresso: «Le imposte di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti in proprietà o in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotte come segue: a) all'aliquota fissa dell'1,50% fino al valore di L. 5.000; b) all'aliquota del 10% oltre il valore di L. 5.000 La imposta di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili di alienazione dei beni attribuiti in proprietà o in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli.» Art. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli atti in forma pubblica ed alle scritture private rispettivamente stipulate o registrate dopo il 5 aprile 1944-XII. Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, previa registrazione alla Corte dei Conti, verrà inserto, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti ed entrerà in vigore, salvo il disposto dell'art. 1, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Dalla Sede del Governo, addì 15 settembre 1944-XXII Il Ministro delle Finanze: Pellegrino V. Il Guardasigilli: Pisenti |
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