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Integrazioni alla
legge 13 luglio 1939-XVII, n.1055, contenente disposizioni in materia
testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti
degli appartenenti alla razza ebraica
Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n.
1055, recante disposizioni in materia testamentaria, nonché
sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla
razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3. I cittadini italiani, nati
da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che ai
termini dell'art. 8, ultimo, comma, del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge
5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica,
possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della
madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma del
R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato
civile.
Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi
indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio
1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il
proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi.
Art. 4. I cittadini italiani non
appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi
tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento
del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo
comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento
dello stato civile.
Ordiniamo che la presente, munita
del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Grandi, Di Revel
Visto il Guardasigilli: Grandi
–––––––––––––––––––––––––––
[ N.D.R. L'art. 158, ultimo comma,
del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238 recita: "In nessun
caso possono essere attribuiti, in Via di cambiamento del precedente
cognome, ai sensi del comma primo di questo articolo, cognomi di importanza
storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel
luogo in cui trovasi l’atto di nascita del richiedente, sia nel
luogo di sua residenza, cognomi che sono denominazioni di località‚casati
iscritti nell’elenco ufficiale della nobiltà italiana,
predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari."
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